IN CASO DI ILLEGITTIMO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IL DANNO NON PATRIMONIALE DEVE ESSERE PROVATO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4443 del 05.03.2015 ha statuito che nell’ipotesi di illecito trattamento dei dati personali (ad esempio per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi) il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato dall’attore e non può ritenersi sussistente in re ipsa.

Tale danno può comunque essere dimostrato tramite presunzioni semplici e può essere risarcito in via equitativa.

Una volta raggiunta la prova dell’esistenza del danno, infatti, la quantificazione dello stesso può essere operata dal Giudice secondo equità.

NESSUN RISARCIMENTO IURE HEREDITATIS SE LA MORTE E’ IMMEDIATA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una recentissima sentenza n. 15350 del 22.07.2015 hanno escluso che in caso di morte immediata, o che segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni subite, possa essere legittimamente invocato un risarcimento del danno da perdita della vita iure hereditatis da parte dei congiunti del defunto.

Secondo gli Ermellini la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non può configurare una perdita (e cioè una diminuzione o privazione di un valore personale) a carico della vittima ormai non più in vita.

Ragion per cui è da escludere che un diritto al risarcimento del c.d. “danno biologico da morte” entri nel patrimonio dell’offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile agli eredi.

Resta comunque ferma la facoltà per i congiunti di chiedere un risarcimento iure proprio per perdita del rapporto parentale.

STAI IN CONTATTO CON NOI:        

Tutti i diritti riservati © Copyright 2015 - All Rights Reserved - P. IVA 05144730966