La recentissima riforma Orlando ha introdotto una procedura del tutto nuovo ed alternativa ai procedimenti giudiziali in materia di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
I coniugi hanno la possibilità di rivolgersi all’avvocato, in veste di negoziatore, per ottenere un provvedimento di separazione personale o di divorzio, sia qualora abbiano già trovato un accordo circa le relative condizioni, sia qualora necessitino del supporto della figura del negoziatore per definirle evitando i tempi, solitamente più lunghi, della procedura giudiziale.
L’intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente garantisce la regolarità e la conformità alle norme imperative dell’accordo concluso in sede di negoziazione assistita, nonché la tutela degli interessi dei figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e maggiorenni non economicamente indipendenti.
In particolare:
– in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non indipendenti: l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso , a cura degli avvocati della parte, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica ai legali il nulla osta per la trasmissione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, perché ne effettui la trascrizione;
– in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti: l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistitita è trasmesso entro il termine di 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli lo autorizza, altrimenti lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale, che fissa entro i successivi 30 giorni la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati produce gli effetti corrispondenti ai provvedimenti giudiziali (sentenza ed omologa) che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non necessitando di alcun passaggio avanti l’Autorità giudiziaria.

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