La recentissima riforma Orlando ha introdotto una procedura conciliativa svolta attraverso l’assistenza degli avvocati e la cui finalità è il raggiungimento di una rapida definizione delle controversie ed una rapida formazione di un titolo esecutivo e per l’iscrizione della ipoteca giudiziale, senza alcun bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria. Trattasi di “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati”, individuando sin da subito la durata massima della procedura, che in ogni caso non può essere inferiore ad un mese. La procedura prende avvio con l’invito, tramite avvocato, della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito la controparte può rifiutare l’invito, aderirvi oppure non aderirvi. In mancanza di risposta all’invito ovvero di rifiuto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, il Giudice può valutare il comportamento di controparte ai fini delle spese del giudizio. Se controparte aderisce all’invito, viene redatta e sottoscritta una convenzione, contenente l’impegno a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, stesa con l’ausilio di esperti e di consulenti nominati dalle stesse parti. Se con l’accordo le parti stipulano uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, perchè si possa procedere alla sottoscrizione di tale contratto o atto è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’espletamento di questa procedura esonera le parti dalla mediazione, nelle ipotesi in cui quest’ultima è prevista obbligatoriamente dalla Legge. Il mancato esperimento della negoziazione assistita determina l’improcedibilità della domanda dell’azione nelle seguenti materie: – controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; – domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro; La comunicazione dell’invito a concludere la negoziazione assistita, ovvero la sottoscrizione della convenzione producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale ed impediscono, per una sola volta, lo spirare della decadenza.

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