SANZIONE PECUNIARIA PER IL GENITORE CHE OSTACOLA IL DIRITTO DI VISITA AI FIGLI DELL’ALTRO GENITORE

E’ illegittimo il comportamento del genitore, presso il quale i figli sono collocati (ovvero hanno la dimora prevalente), che ostacola il rapporto tra i figli stessi e l’altro genitore, da cui è separato o divorziato.

Qualora, infatti, venga accertato che un genitore ostacoli il diritto di visita ai figli dell’altro genitore il Magistrato, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., sia in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso, può:

  • ammonire il genitore “colpevole” di tale comportamento ostativo ed ostruzionistico,
  • disporre il risarcimento in favore dei figli;
  • disporre il risarcimento in favore dell’altro genitore;
  • condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione fino a 5.000,00 euro nei confronti della Cassa delle Ammende.

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3810 del 25.02.2015 ha confermato una sanzione di euro 1.000,00 comminata dal Giudice di secondo grado nei confronti di una madre che aveva in modo premeditato e sistematico ostacolato il diritto di visita delle proprie figlie con il padre.

La norma sopra citata, applicata nella predetta sentenza della Suprema Corte di Legittimità nella sua misura sanzionatoria più incisiva, è volta a disincentivare le violazioni del diritto ad essere genitori e del diritto dei figli alla bigenitorialità.

La cessazione della qualità di coniuge non determina affatto quella della qualità di genitore, anzi ne amplifica ed aumenta l’importanza.

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